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avvocati
07 ottobre 2016
La mancata comunicazione preventiva dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non è applicabile la procedura di diffida. Questo nuovo regime sanzionatorio non appare scevro da problematiche soprattutto per quanto riguarda i committenti imprenditori non agricoli o professionisti per i quali le misure predisposte dal legislatore non paiono idonee a scoraggiare gli abusi. A tal fine non potrebbe, invece, essere più opportuno definire maggiormente l’ambito di utilizzo? Il correttivo del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, prova a bilanciare la liberalizzazione delle prestazioni di lavoro accessorio accentuando la tracciabilità dei buoni-lavoro (voucher) e rendendo sanzionabile la mancata comunicazione. Modalità di invio della comunicazione pre correttivo Già con il previgente articolo 49, comma 3, del dlgs. n. 81 i committenti imprenditori o professionisti, che ricorrevano a prestazioni occasionali di tipo accessorio, erano tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Nei fatti, questa previsione non è mai stata attuata e i committenti, in generale, hanno continuato ad operare secondo le istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 177/2013 trasmettendo quindi all’Istituto previdenziale le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazione, esclusivamente in modalità telematica, indipendentemente dal canale di acquisizione dei buoni lavoro. Secondo dette istruzioni, i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, sono dovranno essere comunicati all’INPS esclusivamente on line, con la procedura informatica già disponibile sul portale del sito internet dell’istituto ed utilizzata anche dai soggetti distributori autorizzati.
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