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10 novembre 2016
In ordine alla installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 2 del 07.11.2016 ha fornito una interpretazione restrittiva della lettura dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dall’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, smentendo la Direzione interregionale del lavoro di Milano che si era espressa nel senso opposto nel maggio 2016. Invero, il citato art. 4, comma 2 l n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie (preventivo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro) non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. L’Ispettorato Nazionale del lavoro nella circolare n.2/2016 ha chiarito che i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non essendo utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, bensì per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza sul lavoro. Da tanto consegue che le relative apparecchiature possono essere installate previo accordo sindacale ovvero previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro Nella stessa circolare vengono individuate delle eccezioni alla regola delle procedure autorizzatorie cioè quando le apparecchiature di localizzazione satellitare possono essere considerate veri e propri strumenti di lavoro ossia: - qualora i sistemi di geolocalizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa ( e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti); - qualora l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare ( es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.00,00, ecc.). Dunque, solo in tali casi del tutto particolari si può prescindere dalla preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa. Sul piano applicativo, fatti salvi i casi in cui il GPS possa senza dubbio qualificarsi strumento di lavoro, poiché l’installazione senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, ove necessari, è penalmente sanzionabile, è consigliabile preventivare l’accordo sindacale, ovvero l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Archivio news
nov10
10/11/2016
Circolare n. 2 del 07.11.2016 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, in tema di GPS e art. 4, comma 2, L.300/70.
In ordine alla installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 2 del 07.11.2016 ha fornito una interpretazione
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